Art. 2.
(Comitato per la tutela della sfoglia emiliano-romagnola).

      1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della giunta regionale dell'Emilia-Romagna, con decreto del Ministro delle attività produttive, è istituito il Comitato per la tutela della sfoglia emiliano-romagnola di seguito denominato «Comitato».
      2. Il Comitato è composto da:

          a) un rappresentante del Ministero delle attività produttive, designato dal Ministro stesso;

          b) tre soggetti designati dal presidente della regione Emilia-Romagna, di cui uno quale rappresentante della provincia, uno quale rappresentante del comune di Bologna

 

Pag. 6

e uno quale rappresentante degli organismi pubblici o pubblico-privati che operano nei settori del turismo, dell'enogastronomia e dell'agricoltura;

          c) un rappresentante della provincia di Bologna, designato dal presidente della provincia;

          d) un rappresentante del comune di Bologna, designato dal sindaco;

          e) un rappresentante delle associazioni enogastronomiche;

          f) sei ristoratori designati dalle associazioni e dagli organismi regionali di categoria.

      3. Il Comitato elabora e approva un proprio regolamento, ed elegge al proprio interno, a maggioranza semplice, il presidente che lo rappresenta.
      4. Il Comitato ha il compito di promuovere la diffusione della sfoglia emiliano-romagnola a livello nazionale e internazionale, di tutelare le origini culturali del prodotto gastronomico individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, nonché di garantire le modalità della sua preparazione e somministrazione in conformità al disciplinare predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
      5. Il Comitato è dotato di autonomia gestionale e contabile e la sua attività è finanziata tramite appositi fondi pubblici e privati; i membri del Comitato svolgono la loro opera a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per viaggi necessari alle attività di promozione.